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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.5. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
6.5.

  L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.
(Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta)

  1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, comunicano mensilmente i codici fiscali dei percipienti, l'importo delle ritenute, delle trattenute e delle imposte sostitutive, operate e da versare, gli eventuali importi a credito e gli altri dati indicati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.
  2. Il pagamento delle ritenute, delle trattenute e delle imposte sostitutive, nonché gli utilizzi dei crediti di cui al comma 1 è effettuato con il modello F24, predisposto dall'Agenzia delle entrate in base ai dati di cui al comma 1, esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia stessa, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Contestualmente all'invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, indicando il relativo codice IBAN.
  3. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Resta fermo l'obbligo di trasmissione e consegna delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  4. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore alle unità determinate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. L'opzione è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.
  5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalle retribuzioni e dai compensi relativi all'anno 2020.
  7. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il numero massimo dei dipendenti, sono individuati gli eventuali ulteriori elementi informativi da comunicare, sono definiti modalità e termini di esercizio dell'opzione e di trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

Il Relatore