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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.08. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2019  [ apri ]
6.08. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione in tema di Indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al precedente comma 4. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici nell'area riservata del sito internet i dati in suo possesso utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.».

Il Relatore
6.08. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione in tema di Indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al precedente comma 4. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici nell'area riservata del sito internet i dati in suo possesso utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18».

Il Relatore