Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reddito degli immobili, per cui non è stata presentata la comunicazione di cui al presente comma relativa alla risoluzione del contratto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi riferita all'anno di risoluzione o cessazione anticipata del contratto ed indipendentemente dalla loro percezione, concorre a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, sino alla data di presentazione della comunicazione stessa.