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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
36.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Misure per il contrasto delle indebite compensazioni).

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:
  «2-quater. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali, qualora un'eccedenza o un credito d'imposta esistenti sia utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero qualora siano utilizzati in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti, il pagamento delle somme dovute si considera non effettuato limitatamente all'indebita compensazione».