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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.07. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/04/2019  [ apri ]
36.07.
approvato

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

  1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 77.
(Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali).

  1. Presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
   a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
   b) mediante bonifico bancario;
   c) mediante accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
   d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
   e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, lo giustificano.

  2. Le modalità per il successivo versamento in tesoreria delle somme riscosse sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.».

Il Relatore