26.1.
(nuova formulazione)
approvato
Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023 e aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.
Gusmeroli Alberto Luigi,
Trano Raffaele,
Centemero Giulio,
Cavandoli Laura,
Covolo Silvia,
Ferrari Roberto Paolo,
Gerardi Francesca,
Pagano Alessandro,
Paternoster Paolo,
Tarantino Leonardo,
Cancelleri Azzurra Pia Maria,
Caso Andrea,
Currò Giovanni,
Giuliodori Paolo,
Grimaldi Nicola,
Maniero Alvise,
Martinciglio Vita,
Migliorino Luca,
Raduzzi Raphael,
Ruggiero Francesca Anna,
Zanichelli Davide,
Zennaro Antonio 26.1.
(nuova formulazione)
Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023» e aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.