stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
24.3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
   b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione;

  il comma 1-bis, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

  dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019. In questo caso, la percentuale di cui al comma 1 è portata al sessanta per cento. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)»;

  al comma 3, le parole: «in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «in cui è avvenuto il trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile»;

  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione.»;
   f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al cinque per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza o il domicilio in un territorio montano o in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione».