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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
24.2.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: alla formazione del reddito complessivo con le seguenti: alla formazione della base imponibile.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
  3-ter. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  3-quater. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).
  3-quinquies. La durata del beneficio di cui al comma 3 è estesa ai sei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta percento del loro ammontare per i primi quattro anni, al sessanta per cento per il quinto anno e al settanta per cento per il sesto anno, al verificarsi, a seguito del rientro in Italia del beneficiario, di una delle seguenti condizioni:
   a) acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale;
   b) contrazione di matrimonio o costituzione di un'unione civile;
   c) nascita o adozione di un figlio.
  3-sexies. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.