Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
Al fine di incentivare e di aiutare la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis) L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso per i soci delle S.r.l. che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle stesse società.
1-ter) Ai soci amministratori di start-up innovative sotto i 30 anni non è previsto il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088.