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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
24.06.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rientro professionisti e ricercatori).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;
   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1o gennaio 2019, anche ai soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che abbiano acquisito la residenza in Italia prima di tale data.