Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro).
1. Non si ha diritto all'indennità di disoccupazione in caso di licenziamento per giustificato motivo determinato esclusivamente da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore di cui all'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.