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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
24.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)).

  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
  2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2019, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2019 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati;
   b) quanto a 2 miliardi di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, nonché a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2014-2020;
   c) quanto a 2 miliardi di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027;
   d) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.