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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.5. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/04/2019  [ apri ]
23.5. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.» sono sostituite dalle seguenti: «sempreché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis).».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

Il Relatore
23.5. (nuova formulazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.» sono sostituite dalle seguenti: «sempreché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis).».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

Il Relatore