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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
22.1.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 22.
(Misure di sostegno economico in favore delle famiglie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 125 a 127 si applicano per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, alle condizioni di cui al comma 2.
  2. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore:
   a) a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, primo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è raddoppiato;
   b) a 13.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è pari a 1.560 euro annui;
   c) a 19.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è pari a 1.200 euro annui.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 256 milioni di euro per l'anno 2019, a 767 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.278 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 767 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».