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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
21.2.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito professionale di cui al comma 1 è dato dalla differenza tra il reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi degli articoli 53 e 54 e le somme prelevate a favore dello stesso lavoratore autonomo nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77 e non ancora prelevati, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I lavoratori autonomi che optano, oppure adottano un regime di contabilità ordinaria in base ad un comportamento concludente, possono esercitare l'opzione per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. L'eventuale opzione potrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile.