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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
21.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni per l'adeguamento delle farmacie alle nuove norme in materia di anticontraffazione).

  1. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di 500 euro, per l'acquisto di hardware e software, necessari per il controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere r-bis) e s-bis), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento delegato UE 2016/161 della Commissione. Il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di hardware e software atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118 comma 1-bis) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, così come modificato dall'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 8, comma 1 della legge 21 settembre 2018, n. 108. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.