Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto).
1. All'articolo 5 del «Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» di cui al decreto 7 giugno 2017, n. 122, del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d) sono aggiunte, in fine, le parole: «le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi»;
b) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le parole: «o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2».