Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Semplificazioni fiscali in materia di ravvedimento operoso).
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
Art. 13-bis.
(Ravvedimento parziale).
1. È consentito al contribuente avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1 lettera a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) dell'articolo 13.
2. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.
3. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente comma; ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.