Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di IVA).
1. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633:
a) al numero 21), dopo le parole: «legge 21 marzo 1958, n. 326,» sono inserite le seguenti: «incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture e».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.