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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.07. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
15.07.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità).

  1. L'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è sostituito dal seguente:

Art. 39.
(Sanzioni).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
   a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità ovvero l'asseverazione infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.
  Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari alla metà del minimo indicato nel primo comma della presente lettera.
   In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.
   Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo comma della presente lettera.
   Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo comma della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi;
   b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.580. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

  2. Le violazioni previste nei primi commi delle lettere A e B e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.580.
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.
  5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.
  6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.
  7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del giudice tributario.