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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
15.06.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione del principio del contraddittorio in ambito fiscale e attenuazione degli automatismi nell'applicazione delle sanzioni fiscali in caso di incertezza fiscale).

  1. In attuazione degli articoli 6 sullo scambio di informazioni tra contribuente e amministrazione finanziaria, nonché 10 e 12 sulla leale collaborazione, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, se lo richiedono, hanno diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti al fine di fornire gli atti e le informazioni di cui al comma 2, numero 2), nei termini e secondo le modalità previste dal presente articolo.»;
   b) all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I contribuenti, se lo richiedono, hanno diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti al fine di fornire gli atti e le informazioni di cui al comma 1, numero 2), nei termini e secondo le modalità previste dal presente articolo.»;
   c) all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Ciascuno, prima dell'irrogazione della sanzione, a diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti dinanzi all'ufficio irrogante al fine di fornire gli atti e le informazioni che gli sono richiesti o che ritiene necessari.»;
   d) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «Nelle memorie difensive post-provvedimento o in adesione occorra una valutazione concreta da parte degli accertatori al fine di assicurare un omogeneo trattamento sanzionatorio dinanzi ad analoghe violazioni, con adeguato bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti.».