Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
All'articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione del reddito di cui al presente comma assumono rilevanza le rimanenze iniziali e finali».