Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
All'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti per tale periodo il soggetto passivo può rettificare la propria dichiarazione dei redditi, regolarmente presentata, sia che risulti a credito e sia che risulti a debito».