Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Deducibilità IMU immobili strumentali).
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «misura del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «misura del 40 per cento.».