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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.6. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/04/2019  [ apri ]
11.6. (nuova formulazione)
approvato
(difesa in giudizio dell'agenzia delle entrate-riscossione)

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 11.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5-ter.
(Invito obbligatorio)

  1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
  2. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
  5. Fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
  6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.».


2. All'articolo 5, dopo le parole «[2. – 3...] (Abrogati)», è inserito il seguente comma: «4. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.».
  3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le parole: «e all'articolo 5-ter».
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1o luglio 2020.
Il Relatore
11.6. (nuova formulazione)

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 11.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è inserito il seguente articolo:

Articolo 5-ter.
(Invito obbligatorio)

  1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
  2. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
  5. Fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
  6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.».

  2. All'articolo 5, dopo le parole «[2. – 3...] (Abrogati)», è inserito il seguente comma: «4. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.».
  3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le parole: «e all'articolo 5-ter».

Il Relatore