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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, comma quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione per la propria rappresentanza e difesa in giudizio intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

Il Relatore