1.02.
(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)
1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
1.02.
(nuova formulazione)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)
1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».