stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.6.5.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
0.6.5.4.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 10 il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le violazioni degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000».
   b) all'articolo 11 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990 n. 227, posti a carico degli intermediari ed altri soggetti ivi indicati»;

  5-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990 n. 227, il comma 1 è abrogato.
  5-quater. All'articolo 78, comma 26, della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, le parole: «a un terzo, con un massimo di euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «a un massimo di euro 2.000».

em. 6.5.