Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'ambito della Struttura interregionale sanitari convenzionati, è stabilito che per il personale medico di medicina generale, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nell'assegnazione dei «punti residenza» si faccia riferimento all'ultimo comune italiano di residenza prima dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che i requisiti necessari fossero posseduti all'atto del trasferimento del medico all'estero.