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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.24.4.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
0.24.4.2.

  Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai lavoratori che contraggano matrimonio o costituiscano un'unione civile successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.»;
   b) dopo il capoverso 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 dei trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
  3-quater. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  3-quinquies. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).
  3-sexies. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.

em. 24.4.