Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di poter fruire del regime speciale concesso ai lavoratori impatriati dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di studio o di lavoro all'estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 20 dicembre 2010, n. 238, e successive modifiche e integrazioni, il requisito della continuità ed effettività dell'attività di studio o di lavoro all'estero si intende soddisfatto anche in presenza di fisiologiche interruzioni dell'anno accademico o di fisiologiche interruzioni determinate dal cambio di attività lavorativa in concomitanza con giorni festivi.