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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/04/2019  [ apri ]
26.1. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023 e aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

26.1. (nuova formulazione)

  Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023» e aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.