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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/04/2019  [ apri ]
24.09. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

  1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dall'entrate in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in dieci milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

Il Relatore
24.09. (nuova formulazione)

  1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dall'entrate in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in dieci milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

Il Relatore