stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2019  [ apri ]
6.09.
approvato

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. A decorrere dal 1o gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.».

Il Relatore