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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
4.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies), sono inserite le seguenti:
   «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
   h-septies) alle tasse scolastiche».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015»;
   b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti «il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015».

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma.».

Il Relatore