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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.7. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
31.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.
(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni e servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) sono aggiunti i seguenti:
    «1-quater) latte in polvere e artificiale, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, preparazioni alimentari composte, anche a base di frutta, omogeneizzate;
    1-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, presso il suo domicilio, quali preparati per nutrizione e idratazione2, cateteri venosi centrali a permanenza3, aghi di qualsiasi tipo, siringhe’, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina’, garze’ e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);
    1-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, presso il domicilio;
    1-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio»;
   b) alla parte III sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il numero 65) è sostituito dal seguente: «65) estratti di malto, preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso»;
    2) il numero 78) è sostituito dal seguente: «78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati».

  2. Con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, nel limite delle risorse di cui all'articolo 33, le eventuali ulteriori fattispecie di ausili e di attrezzature essenziali all'alimentazione, all'assistenza e alla cura dei bambini fino a 3 anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, ed è operato il necessario coordinamento normativo tra le disposizioni di cui al presente articolo e le altre agevolazioni vigenti in materia.

Il Relatore