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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
24.09.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

  1. In recepimento della direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 giugno 2018, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, ai fini di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del Trattato che istituisce l'Unione europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, l'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. In caso di raccolta separata e deposito in discarica ai fini dello smaltimento degli scarti degli imballaggi usati, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti, ancorché da questi non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati depositati in discarica gli imballaggi per i quali è stato riconosciuto l'abbuono alle imprese clienti, ancorché da queste non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrate in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le misure atte a incentivare: a) la restituzione o raccolta, o entrambi, degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio prodotti dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate; b) il riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a dieci milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Relatore