Sostituirlo con il seguente:
Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti)
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.» sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 10 milioni di euro per l'anno 2020, 27 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.
4. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
5. Le modifiche recate dal comma 4 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2020.