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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
22.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Misure di sostegno economico in favore delle famiglie)

  1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificato e prorogato, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
  2. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore: a) a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è raddoppiato; b) a 13.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è pari a 1.560 euro annui; c) a 19.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è pari a 1.200 euro annui.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 204 milioni di euro per l'anno 2020, a 340 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per l'anno 2020, 340 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Il Relatore