Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifica dell'articolo 2556 del Codice civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del Codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati d all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili».