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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.6. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
11.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è aggiunto il seguente:

Art. 5-ter.
(Invito obbligatorio)

  1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
  2. Qualora tra la data di avvio del procedimento e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.
  3. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  4. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, in caso di mancato perfezionamento dell'adesione, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione agli elementi indicati e ai documenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 2.
  5. L'atto impositivo emesso in violazione del comma 1 del presente articolo è affetto da nullità.
  6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.».

  2. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le parole: «e all'articolo 5-ter».
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1o gennaio 2020.

Il Relatore