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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.6.5.7. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
0.6.5.7.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. Si applicano le disposizioni del Capo III del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Semplificazione della dichiarazione annuale e dei sostituti d'imposta e imposta sostitutiva).

em. 6.5.