Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 25 con i seguenti:
1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni in favore di soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'avvio di nuova attività, all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla apertura di nuove attività o alla riapertura di e servizi operanti nei seguenti settori: artigianato, ricettività e turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.