Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta ferma per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento del credito di imposta di pari ammontare.