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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.13.6.8. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/04/2019  [ apri ]
0.13.6.8.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.».

  2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, aggiungere la seguente lettera:
  « a-bis). Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.».

em. 13.6.