Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 688, aggiungere il seguente:
«688-bis. A decorrere dall'anno 2019 i comuni sono tenuti a rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati e a procedere autonomamente all'invio degli stessi ai contribuenti. A tal fine, ai sensi del successivo comma 689, il direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento del decreto direttoriale 23 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2014, n. 122.».