Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.