Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro).
1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è aggiunto in fine il seguente comma: «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.»
2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, inserire la seguente lettera:
«a-bis). Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.».