Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada).
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettere a) e b), dell'articolo 208, le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse;
b) i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 sono abrogati.