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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
8.06.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione procedure per l'applicazione della sanzione per omesso scontrino fiscale).

  1. La violazione dell'obbligo relativo all'emissione degli scontrini fiscali per l'intero importo del corrispettivo dell'operazione imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è immediatamente contestata ai commercianti al minuto e agli esercenti attività assimilate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante verbale, redatto con l'ausilio di sistemi informatici, con la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, le modalità con cui è stata constatata la violazione e la relativa sanzione applicata. Copia del verbale è consegnata al trasgressore. Se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione, la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, è ridotta del 30 per cento. Qualora entro 60 giorni dalla consegna del verbale non sia stato proposto ricorso e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.